Dal 1° gennaio 2023 entrerà in vigore il consueto aggiornamento biennale del Regolamento internazionale ADR sul trasporto delle merci pericolose che diventerà obbligatorio dal 1° luglio 2023. La normativa coinvolge tutti i soggetti incaricati nel trasferimento di merci pericolose (speditore, caricatore, trasportatore, destinatario) che hanno la responsabilità della classificazione delle merci, della scelta degli imballaggi e/o della redazione dei documenti che accompagnano il trasporto.

Alcune delle sole principali novità introdotte riguardano:

  • L’obbligo di nomina del consulente ADR secondo cui le imprese che trasportano merci pericolose dovranno nominare un consulente in materia di sicurezza. L’obbligo è esteso anche alle aziende che effettuano spedizioni occasionali o di quantitativi minimi di merci e/o rifiuti pericolosi ai fini del trasporto.
  • Le cisterne destinate al trasporto di gas liquefatti infiammabili devono essere munite di valvole di sicurezza e devono avere una marcatura per le valvole di sicurezza.
  • Per le materie corrosive della classe 8, relativa al trasporto di materiale corrosivo, viene specificato di «attribuire il gruppo di imballaggio I per quelle materie corrosive alle quali non è possibile definire il gruppo di imballaggio in base ai test».
  • La stima del peso del trasporto rifiuti ADR. Di solito nelle spedizioni dei rifiuti l’informazione sulla quantità dei rifiuti ADR trasportati viene stimata e indicata come “valore presunto”. L’ADR 2023 specifica che la stima della quantità potrà essere effettuata alle seguenti condizioni: per gli imballaggi, al documento di trasporto viene aggiunto un elenco degli imballaggi indicante il tipo e il volume nominale; per i container, la stima si basa sul loro volume nominale; per le cisterne per rifiuti sottovuoto, la stima è giustificata attraverso una stima fornita dallo speditore o attraverso gli equipaggiamenti del veicolo. Viene modificata la documentazione e le disposizioni relative al trasporto dei rifiuti quando non è possibile misurare la quantità esatta dei rifiuti trasportati. Sul documento di trasporto dovrà comparire la dicitura: “QUANTITÀ STIMATA CONFORMEMENTE AL 5.4.1.1.3.2”.
  • Nuove misure transitorie aggiunte al capitolo 1.6, per il marchio per le batterie al litio che potrà essere applicata fino al 31/12/2026. Con la versione ADR 2023, non sarà più necessario inserire informazioni sul numero di telefono.

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