Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR)

Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (cosiddetto FIR) è un documento di accompagnamento per il trasporto dei rifiuti, contenente tutte le informazioni relative alla tipologia del rifiuto, al produttore, al trasportatore ed al destinatario.

Il FIR è uno degli adempimenti che con il MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) e con il Registro di carico e scarico dei rifiuti, servono a controllare il flusso della produzione dei rifiuti speciali.

L'emissione del FIR è a cura del Produttore del rifiuto, in caso di sua impossibilità l'emissione del documento può essere a cura del Trasportatore, rimanendo tuttavia in vigore le responsabilità del Produttore su quanto in esso dichiarato.

Il FIR sostituisce tutti i documenti previsti per il “trasporto dei rifiuti”, tranne la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose prevista della normativa ADR. Esso deve contenere tutte le informazioni riguardanti le caratteristiche del rifiuto, origine, tipologia e quantità, i cod. CER e la classe di pericolo, i dati identificativi del produttore e del detentore (anche se coincidono) e i dati identificativi del trasportatore e del destinatario del rifiuto. È necessario riportare anche i dati del mezzo di trasporto, la modalità di trasporto, data e percorso dell’instradamento, i dati identificativi del destinatario, e la tipologia di impianto di destinazione. Il FIR deve essere redatto in quattro (4) esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

Le copie del formulario devono essere conservate, come disposto dal D. Lgs. n. 116 del 03-09-2020, per un periodo di tre (3) anni. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certifica (PEC), a patto che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale e provveda successivamente all'invio al produttore.

Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza. Le inesattezze nei MUD, nei registri o nei FIR, qualora sia possibile rinvenire i dati esatti dai documenti stessi in materia di rifiuti oppure da altre scritture tenute per legge, sono sanzionate con un importo di € 520,00. La stessa sanzione si applica anche per la mancata conservazione di registri e FIR. La stessa sanzione si applica anche in caso di omessa o incompleta tenuta dei registri qualora siano presenti i FIR e si possa dimostrare la data di produzione dei rifiuti.

Utilizzo dei formulari: casi particolari

  • il formulario non è necessario in caso di trasporto di rifiuti, effettuato dal produttore, presso i centri di raccolta;
  • i rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio dell’operatore che svolge tale attività. Per la movimentazione di quanto prodotto dal luogo dell’intervento fino alla sede non servono né formulario né iscrizione all’Albo Gestori Ambientali;
  • i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di cui alla legge n. 82/1994, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustifichino l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, durante il tragitto dal luogo di effettiva produzione dei rifiuti alla sede dell’impresa che svolge tali attività, il formulario può essere sostituito dal documento di trasporto “DDT”, che dovrà contenere: luogo di produzione, tipologia e quantità dei materiali (numero di colli o una stima del peso o volume) e luogo di destinazione;
  • sono stati limitati i termini della micro-raccolta (intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore), che deve essere effettuata entro 48 ore. Nei formulari devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate. Se il percorso subisce delle variazioni, nello spazio annotazioni il trasportatore dovrà indicare il percorso realmente effettuato;
  • stazionamenti e soste tecniche non rientrano nelle attività di stoccaggio rifiuti se effettuati entro 72 ore, e non più entro 48 ore.

Contatti

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